Last Updated 14/12/2017

Moudlistica: 

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo(Art. 5 D. Lgs. n. 33/2013).

  • L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo dipubblicare (art.5, c. 1).
  • L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati oinformazioni ulterioririspetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare(art.5, c. 2).

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COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ACCESSO FOIA)

Per presentare una richiesta di accesso FOIA è disponibile unmodulo (sia in formato PDF, sia in formato editabile) da compilare e firmare. Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

La richiesta potrà essere sottoscritta:

  • con firma digitaledirettamente sul file;
  • con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

Invio telematico > La richiesta potrà essere spedita, anche tramite modulo disponibile in questa pagina,ad uno dei seguenti indirizzi [inserire recapito PEO e recapito PEC]

Invio con posta ordinaria > Il modulo potrà essere stampato, firmato e trasmesso all'indirizzo: [inserire indirizzo fisico]

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale.
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della trasparenza - [inserire indirizzo e recapito telematico]-, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo(Art. 5 D. Lgs. n. 33/2013).

  • L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1).
  • L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare(art.5, c. 2).

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COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ACCESSO FOIA)

Per presentare una richiesta di accesso FOIA è disponibile un modulo (sia in formato PDF, sia in formato editabile) da compilare e firmare. Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

La richiesta potrà essere sottoscritta:

  • con firma digitale direttamente sul file;
  • con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

Invio telematico > La richiesta potrà essere spedita, anche tramite modulo disponibile in questa pagina,ad uno dei seguenti indirizzi [inserire recapito PEO e recapito PEC]

Invio con posta ordinaria > Il modulo potrà essere stampato, firmato e trasmesso all'indirizzo: [inserire indirizzo fisico]

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale.
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della trasparenza - [inserire indirizzo e recapito telematico]-, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).